Art. 3.

      1. A tutela dei diritti di cui all'articolo 1 e per l'osservanza dei doveri di cui all'articolo 2, sono preposti organi specializzati della magistratura incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro ai quali il cittadino può ricorrere senza spese di assistenza legale.
      2. Le sentenze di secondo grado emesse dai giudici incaricati della trattazione delle controversie in materia di lavoro sono immediatamente esecutive. Eventuali ritardi nell'esecuzione di tali sentenze comportano l'obbligo di un risarcimento suppletivo in favore delle parti danneggiate.